La tassazione delle vincite sui siti di scommesse non ADM: vanno dichiarate le vincite nette o lorde?
La questione della tassazione delle vincite conseguite su siti di scommesse online non autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenta uno dei temi più complessi e dibattuti nel panorama fiscale italiano contemporaneo. Particolare rilevanza assume l’interrogativo relativo alla modalità di dichiarazione di tali vincite: se debbano essere indicate al lordo dell’importo percepito o al netto delle perdite subite. L’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale fornisce indicazioni precise e inequivocabili su questo aspetto cruciale.
Il principio cardine: dichiarazione integrale delle vincite
L’articolo 69, comma 1, del TUIR stabilisce con chiarezza cristallina che “i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”. Questa disposizione normativa rappresenta il pilastro fondamentale del sistema fiscale italiano in materia di vincite da gioco, escludendo categoricamente qualsiasi possibilità di compensazione tra vincite e perdite.
Il legislatore ha voluto tracciare una linea di demarcazione netta e invalicabile: le vincite da gioco devono essere dichiarate per il loro importo lordo, senza alcuna possibilità di deduzione delle somme giocate, delle perdite subite o di qualsiasi altro costo sostenuto nell’attività ludica. Questa impostazione rigorosa riflette una precisa scelta di politica fiscale, orientata a non incentivare il ricorso al gioco d’azzardo attraverso meccanismi fiscali di favore.
L’eccezione per le case da gioco autorizzate e la sua inapplicabilità ai siti non ADM
La normativa tributaria prevede un’importante eccezione al principio generale della tassazione delle vincite. L’articolo 69, comma 1-bis, del TUIR stabilisce infatti che “le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta”.
Questa esenzione, tuttavia, opera esclusivamente per le vincite conseguite presso operatori regolarmente autorizzati e non può in alcun modo essere estesa ai siti di scommesse non autorizzati dall’ADM. La ratio dell’esenzione risiede nel fatto che per le case da gioco autorizzate l’imposta è già assolta attraverso altri meccanismi fiscali, mentre per i siti illegali tale presupposto non sussiste.
La giurisprudenza di legittimità: orientamenti consolidati
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire in diverse occasioni i principi applicabili alla tassazione delle vincite da gioco, fornendo indicazioni di particolare rilevanza per i siti non autorizzati. La giurisprudenza ha stabilito che la qualificazione fiscale delle vincite prescinde dalla liceità o meno dell’attività di gioco, concentrandosi sulla natura economica del provento conseguito.
Particolarmente significativa è la pronuncia della Cassazione civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 22206 del 24 luglio 2023, che ha precisato come “le vincite al gioco (elencate nell’articolo 67 comma I lettera d) del TUIR) costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”. La Corte ha inoltre chiarito che quando il contribuente deduce che i versamenti sui conti correnti derivino da vincite conseguite presso case da gioco autorizzate, ricade sullo stesso l’onere di dimostrare analiticamente la provenienza di ciascuna vincita da tali strutture autorizzate.
L’impossibilità di compensazione tra vincite e perdite
Un aspetto di fondamentale importanza riguarda l’impossibilità di operare compensazioni tra vincite e perdite nell’ambito dell’attività di gioco. A differenza di altri settori, come quello delle plusvalenze finanziarie dove è espressamente prevista la possibilità di compensazione algebrica tra plusvalenze e minusvalenze, la normativa tributaria italiana non prevede alcun meccanismo di compensazione nel settore del gioco d’azzardo.
Questa scelta normativa trova la sua giustificazione nella particolare natura dell’attività di gioco, che il legislatore non intende incentivare attraverso meccanismi fiscali di favore. Come evidenziato dalla giurisprudenza, ragionare diversamente non solo si rischierebbe di alimentare la ludopatia, ma anche di creare una rete di salvataggio che si risolverebbe in un deresponsabilizzante incentivo al gioco d’azzardo.
Le specificità dei siti non autorizzati
Per i siti di scommesse non autorizzati dall’ADM, la situazione si presenta ancora più rigorosa rispetto al gioco legale. Mentre per le vincite conseguite presso operatori autorizzati opera il sistema delle ritenute alla fonte disciplinato da l’articolo 30 del DPR n. 600 del 1973, per i siti illegali l’intero onere della dichiarazione ricade sul contribuente.
La mancanza di un sistema di ritenute alla fonte per i siti non autorizzati comporta che il contribuente deve autonomamente quantificare e dichiarare le vincite conseguite al loro valore lordo, assoggettandole alla tassazione ordinaria secondo le aliquote IRPEF progressive previste da l’articolo 11 del TUIR.
Le problematiche probatorie e documentali
Un aspetto di particolare complessità riguarda la documentazione delle vincite conseguite su siti non autorizzati. La giurisprudenza ha stabilito principi rigorosi in materia di onere probatorio. Come chiarito dalla Cassazione civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 2752 del 5 febbraio 2009, il contribuente “ha l’onere di provare, in modo puntuale e specifico, l’avvenuta presentazione, per ognuna delle giocate, del relativo scontrino e, solo all’esito favorevole di tale riscontro, l’effettiva riconducibilità di ogni incasso delle vincite ai versamenti bancari contestati”.
Per i siti non autorizzati, questa documentazione risulta spesso carente o del tutto assente, creando difficoltà sia per il contribuente che intenda adempiere spontaneamente agli obblighi dichiarativi, sia per l’amministrazione finanziaria nell’attività di controllo. Tuttavia, la mancanza di documentazione ufficiale non esime dall’obbligo dichiarativo, potendo il contribuente ricorrere a ogni forma di documentazione disponibile per dimostrare l’entità delle vincite conseguite.
Le implicazioni per le prestazioni sociali
Un profilo di crescente rilevanza emerge dall’analisi della giurisprudenza più recente in materia di prestazioni sociali collegate al reddito. Le vincite da gioco online, anche quelle conseguite su siti non autorizzati, mantengono piena rilevanza ai fini del calcolo dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Questa circostanza assume particolare significato per le vincite da siti non autorizzati, che non beneficiando dell’esenzione prevista per le case da gioco autorizzate, mantengono piena rilevanza sia ai fini fiscali sia ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente.
I profili sanzionatori e le conseguenze dell’inadempimento
L’omessa dichiarazione delle vincite al lordo espone il contribuente alle sanzioni previste dalla normativa tributaria per l’omessa dichiarazione di redditi. La mancanza di un sistema di ritenute alla fonte per i siti non autorizzati comporta che l’intero onere della dichiarazione e del versamento dell’imposta ricada sul contribuente, con conseguente applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione in caso di inadempimento.
Oltre alle sanzioni tributarie, occorre considerare che l’utilizzo di siti non autorizzati configura di per sé una violazione della normativa sui giochi pubblici, con possibili implicazioni anche sotto il profilo amministrativo per il giocatore.
L’evoluzione del controllo fiscale
L’amministrazione finanziaria italiana ha sviluppato negli ultimi anni strumenti sempre più sofisticati per il controllo dei flussi finanziari collegati al gioco online, sia legale sia illegale. L’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici e l’implementazione di banche dati integrate consentono di tracciare con crescente efficacia le movimentazioni finanziarie dei contribuenti.
La cooperazione internazionale in materia fiscale e la progressiva digitalizzazione dei controlli tributari ampliano ulteriormente le possibilità di accertamento, rendendo sempre più difficile l’occultamento di vincite significative. Questa evoluzione tecnologica suggerisce un approccio prudenziale nella gestione degli obblighi dichiarativi, privilegiando la trasparenza rispetto a strategie elusive.
Le prospettive normative e giurisprudenziali
Il quadro normativo in materia di giochi pubblici è in continua evoluzione, con interventi legislativi che mirano a rafforzare il contrasto al gioco illegale e a tutelare i consumatori. L’articolo 38 del decreto-legge n. 223 del 2006 ha introdotto misure specifiche per contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, stabilendo che solo gli operatori in possesso di regolare concessione possono offrire servizi di gioco e scommesse sul territorio nazionale.
La giurisprudenza amministrativa ha confermato la legittimità del sistema concessorio italiano, come evidenziato dalla sentenza del TAR Lazio n. 17666 del 2022, che ha chiarito come il pagamento spontaneo dell’imposta unica da parte di operatori privi di concessione non costituisca titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di raccolta né determini l’acquisizione di una posizione giuridica qualificata.
Considerazioni operative per i contribuenti
Dal punto di vista operativo, il contribuente che consegue vincite su siti non ADM deve attenersi a principi chiari e inderogabili. In primo luogo, deve dichiarare l’intero importo delle vincite conseguite nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione delle somme giocate o delle perdite subite. In secondo luogo, deve assoggettare le vincite alla tassazione ordinaria secondo le aliquote IRPEF progressive. Infine, deve mantenere documentazione delle vincite conseguite, pur nella consapevolezza delle difficoltà probatorie connesse all’utilizzo di piattaforme non autorizzate.
La complessità della materia e l’evoluzione continua della normativa di settore suggeriscono l’opportunità di un approccio prudenziale nella gestione degli obblighi tributari. La consulenza di professionisti qualificati risulta particolarmente consigliabile per navigare le complessità di un settore caratterizzato da profili di rischio elevati sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello amministrativo e penale.
Conclusioni
L’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale conduce a conclusioni inequivocabili: le vincite conseguite su siti di scommesse online non autorizzati dall’ADM devono essere dichiarate al lordo, per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna possibilità di deduzione delle perdite o delle somme giocate.
Questa impostazione rigorosa riflette la volontà del legislatore di non incentivare il ricorso al gioco illegale attraverso meccanismi fiscali di favore, mantenendo un approccio coerente con i principi di deterrenza che caratterizzano l’intero sistema normativo in materia di giochi non autorizzati. La trasparenza dichiarativa e il rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti rappresentano l’unica strada percorribile per evitare significative conseguenze sanzionatorie in un settore caratterizzato da crescente attenzione da parte delle autorità di controllo.
Avv. Andrea Maggiulli
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