In breve: offendere la reputazione di una persona con un post, un commento o un messaggio letto da più persone è diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, c.p.), anche se il nome non viene scritto ma la persona è riconoscibile. La querela va presentata entro tre mesi da quando si viene a conoscenza del contenuto. Prima di tutto bisogna salvare le prove, perché i post possono sparire in pochi minuti.
Di solito me ne accorgo dal tono della telefonata. Chi scopre di essere stato insultato o accusato pubblicamente su Facebook è arrabbiato, ma soprattutto spaesato. Il post è lì, lo leggono amici, colleghi, clienti. I commenti si moltiplicano. E la domanda è sempre la stessa: posso fare qualcosa?
Nella maggior parte dei casi sì. Ma conviene muoversi nel modo giusto, e in fretta.
Quando un post diventa diffamazione
La diffamazione è prevista dall’art. 595 del codice penale: commette il reato chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di qualcuno che non è presente.
Sui social questi elementi ci sono quasi sempre. Un post su una bacheca o un commento in un gruppo li leggono decine o centinaia di persone, e chi viene offeso non partecipa alla conversazione nel momento in cui viene scritta. Per questo la Cassazione considera i social network un “mezzo di pubblicità”, che fa scattare l’ipotesi aggravata del terzo comma: reclusione da sei mesi a tre anni, o multa non inferiore a 516 euro.
Due precisazioni che sorprendono molti.
La prima: non serve che il nome compaia. Basta che la persona sia riconoscibile da chi legge. “Il titolare di quel bar in piazza” o “la mia ex collega dell’ufficio tecnico” possono bastare, se il contesto rende chiaro di chi si parla.
La seconda: non conta il mezzo, ma il pubblico. Un messaggio privato inviato solo alla persona offesa è un’altra cosa (ne parlo più avanti), ma un commento sotto un post pubblico, una storia su Instagram o una recensione su Google sono a tutti gli effetti comunicazioni con più persone.
Critica, opinione o offesa?
Non ogni giudizio negativo è diffamazione. Esiste il diritto di critica, e i giudici lo tutelano anche quando è duro. Una recensione negativa su un ristorante, una contestazione sul lavoro di un professionista, un’opinione politica pungente sono, in linea di massima, lecite.
Il confine lo tracciano tre criteri:
- verità dei fatti: si possono criticare fatti veri, non inventarne;
- interesse pubblico: l’argomento deve avere una rilevanza per chi legge;
- continenza: la forma deve restare misurata, senza insulti gratuiti o attacchi alla persona slegati dal tema.
“Il servizio è stato lento e il conto troppo alto” è critica. “Sono dei ladri e truffano i clienti”, senza alcun fondamento, non lo è. Così come non lo sono gli insulti, gli epiteti offensivi e le accuse di reati mai commessi.
WhatsApp, gruppi e messaggi privati
Qui le cose si complicano un po’.
Se l’offesa arriva solo a te, in un messaggio privato, non si parla di diffamazione ma di ingiuria, che dal 2016 non è più reato. Resta un illecito civile: si può chiedere il risarcimento del danno, ma non presentare querela.
Se invece l’offesa compare in un gruppo (WhatsApp, Telegram, Facebook), conta chi la legge e se la persona offesa fa parte del gruppo. Quando non ne fa parte, siamo di norma nella diffamazione. Quando ne fa parte, la giurisprudenza ha dato risposte diverse a seconda delle circostanze. È uno dei casi in cui il dettaglio fa la differenza, e conviene farlo valutare.
Mi piace e condivisioni
Chi condivide un contenuto diffamatorio può risponderne anche lui, perché lo fa arrivare a un nuovo pubblico. Lo stesso può valere per chi lo commenta aggiungendo altre offese.
Il semplice “mi piace” è una questione più incerta, e in genere da solo non basta. Ma se la vicenda finisce davanti a un giudice, chi ha partecipato attivamente alla diffusione non può dare per scontato di restarne fuori.
La prima cosa da fare: salvare le prove
Un post si cancella in un secondo. Prima di rispondere, segnalare o fare qualsiasi altra cosa, metti al sicuro il contenuto.
Fai gli screenshot del post, dei commenti e del profilo dell’autore. Fai in modo che si vedano la data, l’ora e, se possibile, l’indirizzo della pagina. Copia il link del post e del profilo. Annota i nomi di chi ha letto o commentato: possono diventare testimoni.
Gli screenshot sono utili, ma da soli possono essere contestati. Nei casi più seri, o quando prevedo una causa impegnativa, preferisco far eseguire un’acquisizione forense del contenuto, che ne certifica in modo tecnico l’esistenza e la data. Costa poco rispetto al valore che ha in giudizio.
E un consiglio pratico: non rispondere a caldo. Una replica offensiva rischia di trasformare la vittima in coimputata, e di regalare all’altra parte un argomento.
La querela: tempi e modalità
La diffamazione si persegue solo su querela della persona offesa. Il termine è di tre mesi e decorre da quando hai avuto conoscenza del contenuto, non da quando è stato pubblicato.
La querela si può presentare ai Carabinieri, alla Polizia (anche alla Polizia Postale) o direttamente in Procura. Scritta da un avvocato, con le prove allegate e i fatti ricostruiti con ordine, ha però un’efficacia molto diversa da una denuncia raccolta allo sportello: indica le norme violate, chiede gli accertamenti giusti e prepara il terreno per la costituzione di parte civile.
E se il profilo è anonimo o falso?
Succede spesso. Un profilo anonimo non impedisce di presentare querela: si procede “contro ignoti” e saranno le indagini a cercare di identificare l’autore, ad esempio chiedendo i dati di accesso alla piattaforma.
È bene sapere che i tempi possono essere lunghi e che non sempre si arriva a un nome, soprattutto quando le piattaforme hanno sede all’estero. Ma molte persone che si sentono protette dall’anonimato lasciano più tracce di quanto pensino.
Far rimuovere il contenuto
Accanto alla querela, l’obiettivo più urgente è spesso far sparire il post.
La prima strada è la segnalazione alla piattaforma. Con il Digital Services Act europeo, i social sono tenuti a gestire le segnalazioni di contenuti illeciti e a motivare le loro decisioni. Una segnalazione precisa, che indica perché il contenuto è illecito, funziona molto meglio di un clic sul pulsante “segnala”.
Se la piattaforma non interviene, si possono chiedere al giudice provvedimenti più incisivi: in sede penale, il sequestro del contenuto; in sede civile, un provvedimento d’urgenza che ne ordini la rimozione.
Il risarcimento del danno
La diffamazione non è solo un reato: è anche un danno, che va risarcito. Si può chiederlo costituendosi parte civile nel processo penale, oppure con una causa civile autonoma.
Il risarcimento riguarda il danno alla reputazione e il danno morale e, quando ci sono, le conseguenze economiche: clienti persi, un lavoro sfumato, un’attività danneggiata. Il giudice tiene conto della gravità delle offese, della loro diffusione, della notorietà delle persone coinvolte e del tempo in cui il contenuto è rimasto online.
Domande frequenti
Se non viene fatto il mio nome posso querelare?
Sì, se dal contesto chi legge capisce che si parla di te. Conta la riconoscibilità, non il nome.
Entro quanto tempo devo presentare querela per diffamazione?
Entro tre mesi da quando sei venuto a conoscenza del contenuto offensivo.
Gli screenshot valgono come prova?
Sono utili e spesso sufficienti per iniziare, ma possono essere contestati. Nei casi importanti conviene un’acquisizione forense, che certifica contenuto e data.
Una recensione negativa su Google è diffamazione?
Non se si limita a criticare, anche duramente, un servizio ricevuto. Lo diventa se contiene fatti falsi, insulti o accuse non dimostrate.
Cosa succede se l’autore cancella il post?
Il reato resta, se il contenuto è stato pubblicato e letto. Per questo è fondamentale salvare le prove subito.
Posso ottenere la rimozione del post senza fare causa?
Spesso sì, con una segnalazione ben motivata alla piattaforma o con una diffida all’autore. Se non basta, si può chiedere un provvedimento al giudice.
Sei stato diffamato sui social?
Se qualcuno ha pubblicato offese o accuse false su di te o sulla tua attività, non aspettare che il post sparisca o che passino i tre mesi. Mandami il link e gli screenshot: valuto se ci sono gli estremi della diffamazione e ti dico con chiarezza quali strade hai, dalla rimozione del contenuto alla querela.
👉 RACCONTAMI IL TUO CASO
Avv. Andrea Maggiulli – Digital & Technology Law