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La divulgazione di un messaggio tramite Facebook è una condotta suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui, perché ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone che si avvalgono del social network proprio allo scopo di instaurare e coltivare relazioni interpersonali allargate ad un gruppo di frequentatori non determinato (Cass. Pen., Sez. V, 7 ottobre 2016, n. 2723).

Proprio queste peculiari dinamiche di diffusione del messaggio screditante, in una con la loro finalizzazione alla socializzazione, hanno suggerito l’inclusione della pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca Facebook nella tipologia di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, che, ai fini della tipizzazione della circostanza aggravante di cui all’art. 595, terzo comma, c.p.., il codificatore ha giustapposto a quella del “mezzo della stampa” (Cass. Pen., Sez. I, 28 aprile 2015, n. 24431).

@3x_altr

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